Discussione generale su Disegno di legge: Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell’ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali (A.C. 3118-A) ed abbinate (A.C. 67-68-711-736-846-1616-2062-2247-2471-2488-2651-2892-3195)

SESA AMICI

. Signor Presidente, l’intervento e la richiesta sull’ordine dei lavori della collega Lanzillotta non pongono una questione formale, ma di sostanza, però la risposta del Ministro può considerarsi esattamente una «non risposta». È del tutto evidente che la discussione che stiamo avviando costituisce un tentativo di razionalizzazione e di attuazione del Titolo V, ma se diventa preminente una modifica costituzionale dell’intero articolato del Titolo V, tale discussione corre il rischio di incamminarsi su un binario morto. Quindi mi associo alla richiesta della collega Lanzillotta.
Per quanto riguarda il merito, innanzitutto ringrazio il presidente Bruno della relazione e della modalità con cui è stato possibile all’interno della Commissione svolgere una discussione serrata e un confronto, comprese le audizioni, e con la costante presenza del Governo, che ha agevolato il dialogo con i gruppi di opposizione, accogliendo anche una serie di emendamenti. Sarà poi il terreno degli emendamenti a vederci di nuovo nel prendere posizioni su questo articolato.
A noi oggi spetta nella discussione generale provare a fare un quadro di sintesi e dare un giudizio complessivo. Vorrei partire da un’affermazione: il coraggio degli innovatori si misura non solo attraverso la radicalità dell’oggetto che si vuole innovare, ma soprattutto attraverso la coerenza della stessa innovazione.
Quando questi due termini, radicalità e coerenza, non vengono tenuti insieme, il rischio è che non ci si trovi di fronte al coraggio degli innovatori ma, semplicemente, di chi compie un’operazione di mera fotografia dell’esistente. E potrebbe essere questo, in maniera sintetica, il giudizio che esprimiamo su questo articolato.
Il Ministro e i colleghi della maggioranza sanno come abbiamo inteso e ci siamo approcciati a questa discussione, ossia con grande interesse, sapendo di dover rispondere, non solo ad una precisa riflessione intorno al Titolo V, alla sua evoluzione e alle sensibilità istituzionali che quella riforma aveva immesso del mondo delle autonomie, a partire dalla stagione degli statuti, ma anche e soprattutto delle norme dei regolamenti. Quel mondo delle autonomie, e non solo, chiedeva al Governo e alla funzione politica una maggiore sensibilità intorno a temi rimasti ancora imprecisi, ma ciò non significa Pag. 56alcun sentimento di pentitismo né, in modo assoluto, costituisce il tentativo di mettere in discussione un’ipotesi di riforma che pure il Titolo V conteneva.
Non appartengo, quindi, a quella schiera di persone pentite; capisco, invece, che c’è la necessità di mettere ordine e, in quell’ambito, di dare la misura cogente di chi fa che cosa e di avere un’articolazione della nostra statualità, che affida con i principi costituzionali funzioni chiare e certe a comuni, province, regioni e città metropolitane.
Che cosa abbiamo partorito, Ministro Calderoli? Abbiamo partorito una discussione spezzettata, come troppo spesso ci avete abituato sin dall’inizio di questa legislatura, perché la complessità di questo provvedimento sta nel fatto che alcune norme sono presenti in altri disegni di legge, alcune questioni sono state anticipate nella manovra finanziaria e molta della nostra discussione risentirà della stessa manovra correttiva, di cui oggi si è avviato l’iter della discussione sulle linee generali al Senato.
Sarebbe veramente singolare che

la Camera dei deputati, in rappresentanza della Nazione, oggi debba discutere, in maniera così frammentata, di un provvedimento che attiene, invece, ad un profilo di complessità istituzionale. Ve l’avevamo detto ed eravamo stati i primi anche a sollevare un problema riguardo alla legge n. 42 del 2009, quella del federalismo fiscale, e riguardo all’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione.
Ci era parso allora – e rimane il giudizio – che aver voluto scindere, da una parte, la riforma e semplificazione del codice delle autonomie e, dall’altra, la discussione separata sul federalismo fiscale comportasse il rischio di non trovare né coerenza né il coraggio dell’innovazione.
Perché ciò avviene? Ciò avviene perché, nel corso dell’esame della legge sul federalismo fiscale, il mio gruppo ha mostrato la capacità di accettare la sfida e, dentro quella sfida, di contribuire con un voto di astensione alla convinzione che fossero necessarie profonde modifiche anche nell’assetto dei tributi propri degli enti locali. Oggi, alla luce di questo testo, invece, si corre il rischio di mutare il giudizio di collaborazione con le forze dell’opposizione.
La delega eccessiva, contenuta nell’articolo 13, testimonia esattamente questo: volete una delega che vi definisce la questione del codice delle autonomie, perché nell’elencazione delle funzioni fondamentali di comuni e province siamo di fronte, semplicemente, alla razionalizzazione di quello che già c’è oggi.
I compiti e le funzioni amministrative fondamentali di comuni e di province sono quelle già elencate nel testo unico sugli enti locali. Siamo, cioè, di fronte a nessuna capacità di innovazione, ma permangono elementi di insofferenza anche rispetto a quanto succede nella realtà oggettiva del nostro Paese.
Non sta a me ricordarlo al Ministro, che è molto sensibile, ma egli sa che siamo di fronte ad una situazione in cui gli 8.100 comuni e le 104 province sono elementi dai quali non possiamo prescindere ed è importante che sia stata recepita, in questo testo, la forma associata obbligatoria elevata ai comuni fino ai cinquemila abitanti. Perché nella capacità di stare dentro quella questione delle forme associate, si ridefiniscono i diritti, le funzioni, i servizi, gli enti e le istituzioni che devono guardare all’interesse generale delle proprie comunità piuttosto che ad una semplice articolazione astratta delle funzioni. Non aver chiarito esattamente questi punti, in raccordo anche all’articolo 118, e soprattutto all’articolo 119, della Costituzione, credo che faccia di questo provvedimento proprio quello che il mondo delle autonomie non sia aspettava.
Siamo cioè di fronte ad un andamento ancora abbastanza ciclico nelle nostre discussioni sulle sensibilità istituzionali tra la voglia di innovare e, d’altro lato, di fronte all’innovazione, avere la paura e frenare dentro una logica che tutto va nella direzione non del federalismo ma di un accentuato centralismo che rimette in discussione la stessa autonomia organizzativa dei comuni e delle province. In Pag. 57particolare per quanto riguarda i comuni, nell’elencazione delle funzioni fondamentali anche in quelle in forme obbligatorie associate, credo che debba venire avanti un elemento di discussione vera e non demagogica e di propaganda circa il ruolo e la funzione della partecipazione democratica, vale a dire su come si forma la rappresentanza democratica dentro quelle assemblee elettive. Avere voluto inserire, poi si è eliminata, un’idea per la quale la riduzione dei costi della politica e la capacità di intervenire nell’interesse generale delle proprie comunità fossero legate al numero dei consiglieri, alla rideterminazione delle giunte e tutto questo una volta facendo un passo avanti e poi un passo indietro, fa sì che, alla fine, permanga un dato di incertezza complessiva intorno alle funzioni fondamentali. Credo che sia un danno alla democrazia e soprattutto alla democrazia di rappresentanza. Avevamo proposto emendamenti che noi continueremo a proporre ed auspichiamo che l’Assemblea ne possa discutere in maniera serena e soprattutto non in maniera pregiudiziale.
C’è un tema vero che riguarda il funzionamento della politica e anche della sua classe dirigente. Ma ciò non può prescindere dalle funzioni a cui vengono chiamati gli enti. Quando si discuteva se ai comuni spettasse semplicemente la questione decisiva del governo del territorio mentre gli veniva sottratta una delle funzioni attraverso la quale registra la capacità di difendere l’interesse dei cittadini, come le questioni dell’urbanistica e dei piani territoriali dell’urbanistica, è del tutto evidente che c’è voluta la capacità di ascolto reciproco per capire che voler sottrarre loro quella funzione era un elemento di debolezza. Lo voglio dire con grande schiettezza al presidente Bruno: capisco che da parte della maggioranza aver voluto sopprimere gli enti territoriali di governo nell’articolo concernente le soppressioni è un elemento non di sordità. Lo voglio prendere come un elemento vero. Ma è veramente singolare che aver voluto sopprimere quell’emendamento in Commissione significa aver voluto rendere questo provvedimento ancora una volta non innovativo, non coraggioso. Di fronte alle dinamiche che si sono aperte ancora una volta si tratta degli elementi frenanti di un processo riformatore che riguardano questo Paese e questa nazione a cui l’insieme della classe politica deve dimostrare serietà, coerenza e soprattutto coraggio (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).