– Per sapere – premesso che:
il Governo si appresta a varare il nuovo collegio di indirizzo e controllo dell’ARAN;
tra i suoi componenti è previsto il signor Enrico Mingardi; l’articolo 46 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall’articolo 58 del decreto legislativo n. 150 del 2009, prevede al comma 7-bis che: «Non possono far parte del collegio di indirizzo e controllo né ricoprire funzioni di presidente, persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina cariche in organizzazioni sindacali. L’incompatibilità si intende estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza con le predette organizzazioni sindacali o politiche. L’assenza delle predette cause di incompatibilità costituisce presupposto necessario per l’affidamento degli incarichi dirigenziali nell’agenzia»;
risulta che il signor Enrico Mingardi abbia ricoperto i seguenti ruoli che lo rendono incompatibile con la carica alla quale e stato indicato:
consigliere comunale di Venezia dal 12 febbraio 2010 al 28 marzo 2010;
assessore viabilità e mobilità al comune di Venezia dal 24 aprile 2008 al 12 febbraio 2010;
assessore mobilità trasporti al comune di Venezia dal 3 aprile 2005 al 24 aprile 2008;
in ogni caso trattasi di cariche elettive in via diretta o da parte del consiglio comunale;
con il citato articolo si è voluto stabilire una normativa «rigorosa» con la quale determinare una netta distinzione tra sistema dei partiti, sistema sindacale e sistema della politica -:
se il Ministro interrogato che ha interpellato il Consiglio di Stato sulla compatibilità di nominativi proposti dal sistema delle regioni e delle autonomie locali per lo stesso collegio di indirizzo, determinando a seguito del citato parere la sostituzione delle figure proposte, intenda analogamente sentire il Consiglio di Stato in relazione alla nomina del signor Enrico Mingardi.(5-05057)
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