Marco CAUSI (PD), relatore, comunica che, rispetto al testo del provvedimento, i relatori hanno manifestato al Governo una serie di osservazioni, sulle quali lo stesso si è dichiarato in gran parte d’accordo. Tralasciando le proposte di riformulazione meramente formali, espone alcune delle questioni emerse.
In particolare, come peraltro indicato nei rilievi deliberati nella seduta di ieri dalla Commissione Affari costituzionali della Camera e da quella del Senato, sottolinea le problematiche connesse alla variazione di destinazione urbanistica relativamente ai procedimenti di alienazione dei beni trasferiti, nonché la necessità di espungere dal testo del decreto la disciplina dei fondi immobiliari di investimento, in quanto la normativa vigente appare compatibile con l’utilizzo di questi strumenti da parte degli enti territoriali. A tal fine, potrebbe essere considerata l’ipotesi che tali enti utilizzino fondi immobiliari chiusi e che procedano alla vendita delle quote solo quando è noto e certo il valore economico del bene a seguito dell’approvazione della variante urbanistica.
Con riferimento al demanio idrico e marittimo, se ne propone l’attribuzione diretta alle regioni. Pur trattandosi di una formulazione migliorativa rispetto al testo iniziale, segnala tuttavia su tale aspetto alcune personali perplessità.
In merito alle modalità di formazione degli elenchi di beni da trasferire, i relatori propongono che i beni non opzionati o non trasferiti, in applicazione del principio della sussidiarietà, siano ricompresi in un apposito elenco, gestito dall’Agenzia del demanio, vincolato per un periodo di 36 mesi. Segnala, tuttavia, che su questo punto non sembra esservi piena concordanza fra i due relatori.
In particolare, come peraltro indicato nei rilievi deliberati nella seduta di ieri dalla Commissione Affari costituzionali della Camera e da quella del Senato, sottolinea le problematiche connesse alla variazione di destinazione urbanistica relativamente ai procedimenti di alienazione dei beni trasferiti, nonché la necessità di espungere dal testo del decreto la disciplina dei fondi immobiliari di investimento, in quanto la normativa vigente appare compatibile con l’utilizzo di questi strumenti da parte degli enti territoriali. A tal fine, potrebbe essere considerata l’ipotesi che tali enti utilizzino fondi immobiliari chiusi e che procedano alla vendita delle quote solo quando è noto e certo il valore economico del bene a seguito dell’approvazione della variante urbanistica.
Con riferimento al demanio idrico e marittimo, se ne propone l’attribuzione diretta alle regioni. Pur trattandosi di una formulazione migliorativa rispetto al testo iniziale, segnala tuttavia su tale aspetto alcune personali perplessità.
In merito alle modalità di formazione degli elenchi di beni da trasferire, i relatori propongono che i beni non opzionati o non trasferiti, in applicazione del principio della sussidiarietà, siano ricompresi in un apposito elenco, gestito dall’Agenzia del demanio, vincolato per un periodo di 36 mesi. Segnala, tuttavia, che su questo punto non sembra esservi piena concordanza fra i due relatori.
Il deputato Marco CAUSI (PD), relatore, confermando il giudizio positivo sul lavoro svolto unitamente all’onorevole Corsaro, aggiunge ulteriori spunti di riflessione personali. In particolare, propone di assumere il parere della VI Commissione della Camera in merito alla necessità di un coordinamento fra la norma proposta e gli articoli 822-831 del codice civile in materia di demanio pubblico. Ravvisa, inoltre, la necessità di dare indirizzi al Governo per emanare al più presto una legislazione quadro in materia di canoni, in particolare nel settore del demanio marittimo. Ritiene, peraltro, necessario chiarire i criteri in base ai quali possano realizzarsi i presupposti per un procedimento di sdemanializzazione dei beni trasferiti e del loro passaggio al patrimonio indisponibile.
Con riferimento all’individuazione dei beni da trasferire, rileva l’opportunità di riconsiderare l’esclusione, prevista dall’articolo 5, comma 2, del decreto, dei beni oggetto di accordi o di intese con gli enti territoriali in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso, in funzione del grado di avanzamento dei relativi procedimenti. Andrebbero, pertanto, assoggettati alla procedura prevista dal decreto in esame quegli accordi e intese che non sono ancora arrivati all’approvazione di atti amministrativi cogenti. Andrebbero parimenti assoggettati alla procedura prevista dal decreto in esame gli immobili della Difesa che alla data di entrata in vigore del decreto non siano ancora stati inseriti in procedimenti di valorizzazione ai sensi di precedenti normative. Tali beni potrebbero essere destinati alla riduzione del debito pubblico.
In relazione ai beni culturali, ritiene necessario dare un impulso all’attuazione di quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio, ad esempio attraverso la previsione che gli accordi di valorizzazione sottoscritti a livello locale dalle competenti soprintendenze, i quali contemplino l’impegno di risorse a carico di soggetti pubblici e privati, diventino comunque attivabili dopo novanta giorni dalla loro firma, anche in assenza di parere da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.
Infine, chiede al Governo una valutazione dei costi storici a carico dello Stato per la gestione e manutenzione dei beni che saranno trasferiti, riconoscendo agli enti beneficiari del trasferimento patrimoniale tale costo storico, e conseguentemente nettizzando dal costo medesimo la riduzione delle risorse finanziarie nei confronti dell’ente.
Con riferimento all’individuazione dei beni da trasferire, rileva l’opportunità di riconsiderare l’esclusione, prevista dall’articolo 5, comma 2, del decreto, dei beni oggetto di accordi o di intese con gli enti territoriali in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso, in funzione del grado di avanzamento dei relativi procedimenti. Andrebbero, pertanto, assoggettati alla procedura prevista dal decreto in esame quegli accordi e intese che non sono ancora arrivati all’approvazione di atti amministrativi cogenti. Andrebbero parimenti assoggettati alla procedura prevista dal decreto in esame gli immobili della Difesa che alla data di entrata in vigore del decreto non siano ancora stati inseriti in procedimenti di valorizzazione ai sensi di precedenti normative. Tali beni potrebbero essere destinati alla riduzione del debito pubblico.
In relazione ai beni culturali, ritiene necessario dare un impulso all’attuazione di quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio, ad esempio attraverso la previsione che gli accordi di valorizzazione sottoscritti a livello locale dalle competenti soprintendenze, i quali contemplino l’impegno di risorse a carico di soggetti pubblici e privati, diventino comunque attivabili dopo novanta giorni dalla loro firma, anche in assenza di parere da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.
Infine, chiede al Governo una valutazione dei costi storici a carico dello Stato per la gestione e manutenzione dei beni che saranno trasferiti, riconoscendo agli enti beneficiari del trasferimento patrimoniale tale costo storico, e conseguentemente nettizzando dal costo medesimo la riduzione delle risorse finanziarie nei confronti dell’ente.
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