XVI LEGISLATURA
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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3118-67-68-711-736-846-1616-2062-2247-2471-2488-2651-2892-3195-A |
DISEGNO DI LEGGE
n. 3118
presentato dal ministro per la semplificazione normativa
(CALDEROLI)
dal ministro dell’interno
(MARONI)
dal ministro per le riforme per il federalismo
(BOSSI)
e dal ministro per i rapporti con le regioni
(FITTO)
di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze
(TREMONTI)
e con il ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
(BRUNETTA)
Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell’ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati
Presentato il 13 gennaio 2010
NOTA:
PROPOSTE DI LEGGE
n. 67, d’iniziativa dei deputati
STUCCHI, CAPARINI, GIBELLI
Introduzione del capo IV-bis del titolo II della parte prima del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Istituzione delle comunità territoriali
Presentata il 29 aprile 2008
n. 68, d’iniziativa dei deputati
STUCCHI, CAPARINI, GIBELLI, REGUZZONI
Modifica all’articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l’organo di revisione economico-finanziaria nei piccoli comuni e nelle comunità montane
Presentata il 29 aprile 2008
n. 711, d’iniziativa del deputato URSO
Soppressione delle comunità montane
Presentata il 5 maggio 2008
n. 736, d’iniziativa dei deputati
MOGHERINI REBESANI, GIOVANELLI, BARANI, BENAMATI, BRAGA, DIVELLA, FADDA, FEDI, FERRARI, FOGLIARDI, GINEFRA, GRASSI, LENZI, LUSETTI, MELANDRI, MISIANI, NARDUCCI, OLIVERIO, PIZZETTI, RIA, ROSSA, SAMPERI, SBROLLINI, TENAGLIA, FEDERICO TESTA, VASSALLO, VILLECCO CALIPARI
Disposizioni per la riforma e la semplificazione del sistema istituzionale e amministrativo territoriale
Presentata il 6 maggio 2008
n. 846, d’iniziativa dei deputati
ANGELA NAPOLI, CARLUCCI
Soppressione delle comunità montane
Presentata il 7 maggio 2008
n. 1616, d’iniziativa dei deputati
GARAGNANI, CARLUCCI
Modifica all’articolo 22 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l’esclusione della città di Bologna dal novero delle aree metropolitane
Presentata il 5 agosto 2008
n. 2062, d’iniziativa dei deputati
GIOVANELLI, BRESSA, AMICI, MARCO CARRA, FERRARI, FONTANELLI, LANZILLOTTA, LO MORO, MARCHI, MISIANI, NACCARATO, RUBINATO, VASSALLO, ZACCARIA
Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali
Presentata il 14 gennaio 2009
n. 2247, d’iniziativa dei deputati
BORGHESI, LEOLUCA ORLANDO, ROTA, CIMADORO, ZAZZERA, DI STANISLAO, FAVIA, PALAGIANO, DI GIUSEPPE, MONAI
Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica mediante la soppressione di enti territoriali
Presentata il 26 febbraio 2009
n. 2471, d’iniziativa dei deputati
DI PIETRO, DONADI, EVANGELISTI, BORGHESI, BARBATO, CAMBURSANO, CIMADORO, DI GIUSEPPE, DI STANISLAO, FAVIA, ANIELLO FORMISANO, MESSINA, MISITI, MONAI, MURA, LEOLUCA ORLANDO, PALADINI, PALAGIANO, PALOMBA, PIFFARI, PISICCHIO, PORCINO, RAZZI, ROTA, SCILIPOTI, ZAZZERA
Disposizioni per la riduzione dei costi della politica e per il contenimento della spesa pubblica
Presentata il 26 maggio 2009
n. 2488, d’iniziativa dei deputati
DI BIAGIO, ANTONINO FOTI, MOFFA
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
Presentata il 4 giugno 2009
n. 2651, d’iniziativa dei deputati
MATTESINI, FONTANELLI, GIOVANELLI
Modifica all’articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l’istituzione delle circoscrizioni di decentramento comunale
Presentata il 28 luglio 2009
n. 2892, d’iniziativa del deputato REGUZZONI
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
Presentata il 6 novembre 2009
n. 3195, d’iniziativa del deputato GARAGNANI
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti i poteri di controllo dei consiglieri comunali e provinciali
Presentata il 9 febbraio 2010
(Relatore: BRUNO)
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3118 nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, da ultimo, nella seduta dello scorso 8 giugno, e rilevato che:
esso interviene in materia di organizzazione dello Stato e di funzionamento degli enti territoriali con disposizioni immediatamente precettive, cui si connettono quattro norme di delega finalizzate, rispettivamente, al conferimento delle funzioni amministrative alle regioni e agli enti in attuazione dell’articolo 118 della Costituzione (articolo 9), all’adozione della Carta delle autonomie locali (articolo 13), al riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d’Italia (articolo 13-bis) ed alla razionalizzazione delle Province (articolo 14); peraltro, la norma di delega dell’articolo 13 reca anche un’autorizzazione alla delegificazione ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988; a tale contenuto si connette solo indirettamente l’articolo 23-bis, relativo agli uffici di diretta collaborazione dei Presidenti delle Regioni;
esso reca una complessa procedura per l’esercizio della delega relativa alla «Carta delle autonomie locali», imperniata su una previa intesa in Conferenza unificata e sulla possibilità che le competenti Commissioni parlamentari si esprimano due volte sullo schema del decreto legislativo, qualora il Governo non si conformi al parere espresso in prima battuta (articolo 13, comma 2); al riguardo, il Comitato valuta favorevolmente le disposizioni che prefigurano il parere parlamentare in due fasi (in sede istruttoria ed in sede di definitiva elaborazione del testo), in quanto ciò costituisce un meccanismo particolarmente idoneo a consentire un rafforzamento delle prerogative parlamentari ed il massimo coinvolgimento del Parlamento al procedimento di emanazione dei decreti legislativi di attuazione della delega; con riferimento invece alla circostanza che il parere parlamentare consegua alla previa intesa in sede di Conferenza unificata si è invece in passato già rilevato che «la previa intesa prevista, finalizzata ad una stesura di un testo condiviso tra Governo statale e Giunte regionali, rende potenzialmente meno incisivo il successivo parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari (si richiamano i pareri sul disegno di legge relativo al federalismo fiscale e sulla riforma della contabilità pubblica); inoltre, si segnala che la delega volta alla razionalizzazione delle circoscrizioni provinciali (articolo 14) risulta subordinata, sia nel suo esercizio che nella possibilità di conseguire gli obiettivi di soppressione di talune Province ad una iniziativa dei comuni che è solo eventuale, cui deve poi conseguire il coinvolgimento delle Regioni (che vengono «sentite» ai sensi dell’articolo 133 della Costituzione) nonché delle Province interessate (non menzionate dalla citata disposizione costituzionale); nell’effettuare numerose modifiche della disciplina vigente, il testo del disegno di legge in alcuni casi – ad esempio agli articoli da
il provvedimento, agli articoli 18 e 19, incide su una disposizione di recente approvazione (l’articolo 2, comma 186, della legge finanziaria 2010, già precedentemente oggetto di modifica ad opera del decreto-legge n. 2 del 2010), circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;
presenta una disposizione che, pur concernendo meccanismi di finanziamento di enti pubblici, opera retroattivamente a partire dal 1o gennaio 2010 (articolo 17, comma 2);
il testo del disegno di legge, inoltre, adotta talune espressioni imprecise: ad esempio, l’articolo 10 disciplina il trasferimento di funzioni e risorse da un ente locale ad altro ente locale, sulla base di «accordi da stipulare in sede provinciale tra gli enti locali interessati», senza chiarire il ruolo dell’ente provincia nella stipula degli accordi; l’articolo 29, comma 3, che novella l’articolo 151 del TUEL in materia di controlli negli enti locali, dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali possa essere differito con decreto del Ministro dell’interno «d’intesa», anziché di concerto, con il Ministro dell’economia e delle finanze;
il provvedimento utilizza, infine, una formula abrogativa esplicita innominata che, ai sensi della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, andrebbe evitata in quanto «superflua, essendo una inutile e, al limite, equivoca ripetizione del principio stabilito, in via generale, sulla abrogazione implicita dall’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale»;
il titolo del provvedimento contiene ancora un riferimento agli «uffici territoriali del governo» la cui disciplina – a seguito dell’attività emendativa in Commissione – è trattata in modo assolutamente marginale, così da suggerirne l’espunzione dal titolo; inoltre, l’articolo 9 e l’articolo 13-bis recano una delega al Governo che – ai sensi della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi – dovrebbe essere segnalata anche nella rubrica dell’articolo;
il disegno di legge presentato dal Governo è corredato sia della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti – rispettivamente – dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall’articolo 16-bis del Regolamento debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all’articolo 9, comma 5 – secondo cui, «in relazione ai contenuti dei decreti legislativi di cui al presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi le amministrazioni statali interessate provvedono a ridurre le dotazioni organiche in misura corrispondente al personale trasferito, nonché a riordinare e a semplificare le proprie strutture organizzative ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Per quanto riguarda l’amministrazione indiretta e strumentale dello Stato si provvede, entro il termine di cui al primo periodo del presente comma e ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, nel rispetto del medesimo principio previsto per le amministrazioni statali relativamente alla riduzione delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle unità di personale trasferito, nonché dei criteri di semplificazione, adeguatezza, riduzione della spesa, eliminazione di duplicazioni di funzioni rispetto alle regioni e agli enti locali ed eliminazione di sovrapposizioni di competenze di cui all’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni» – sul presupposto che il modello di delegificazione delineato dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, richiede di esplicitare quali siano le norme generali regolatrici della materia, nonché le disposizioni da abrogare con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari, si chiarisca se la disposizione in commento configuri un’autonoma autorizzazione alla delegificazione (da riformulare dunque nei suddetti termini) ovvero semplicemente autorizzi i decreti legislativi a prevedere l’utilizzo di tale strumento, demandando quindi a questi ultimi la definizione delle modalità concrete di operatività dell’istituto della delegificazione;
all’articolo 11 – secondo cui «il Governo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, presenta alle Camere, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, appositi disegni di legge» in attuazione dell’articolo 118 della Costituzione – si chiariscano gli effetti dell’eventuale mancanza della previa intesa, sul presupposto che una siffatta previsione contenuta in una fonte normativa ordinaria non può determinare effetti impeditivi dell’iniziativa legislativa governativa (né ovviamente di quella di altri titolari del potere di iniziativa legislativa) e che dunque, al pari della previsione di un termine di dodici mesi, essa opera solo sul piano delle modalità di svolgimento del procedimento endogovernativo (ed è eventualmente surrogabile ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997); al riguardo, dovrebbe altresì valutarsi la portata normativa dei commi 2 e 3 dell’articolo in commento, che non pongono vincoli legislativi rafforzati rispetto alla fonte legislativa prevista dall’articolo 11, comma 1, trattandosi di fonti pari ordinate;
all’articolo 13, comma 1 – che indica tra i princìpi e criteri direttivi della delega concernente l’adozione della «Carta delle autonomie» il «rispetto dei princìpi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale» (lettera c) del comma 1) – si valuti l’esigenza di esplicitare i suddetti princìpi;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all’articolo 19, comma 1 – secondo cui «a decorrere dal 2011 e per tutti gli anni a seguire, nei singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, sono soppressi, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo, tutti i consorzi tra gli enti locali per l’esercizio di funzioni» – si chiarisca il momento in cui opera la soppressione del consorzio nell’ipotesi in cui il rinnovo dei diversi consigli comunali avvenga in tempi sfalsati; in proposito, dovrebbe anche precisarsi se il meccanismo di successione dei Comuni nei rapporti giuridici degli enti soppressi avvenga pro-quota o secondo altri criteri.
Il Comitato osserva altresì quanto segue:
sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all’articolo 13-bis – che indicando come princìpi e criteri direttivi della delega finalizzata al riordino della normativa riguardante il comune di Campione d’Italia quelli di cui all’articolo 20 della legge n. 59 del 1997 nonché il «mantenimento delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti», sembra configurare una mera opera di riordino priva di essenziali elementi innovativi – dovrebbe valutarsi l’opportunità di chiarire la portata della disposizione del comma 2, che appare invece prefigurare oneri connessi all’attuazione della delega (posti a carico del bilancio del comune di Campione d’Italia);
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all’articolo 3, comma 1, lettera a) – che indica tra le funzioni fondamentali delle Province «la normazione sull’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni» – dovrebbe verificarsi se, anche in questo caso, vada inserita la specificazione secondo cui si tratta delle funzioni «spettanti in qualità di enti autonomi dotati di propri statuti e muniti di autonomia finanziaria di entrata e di spesa», in analogia con quanto
all’articolo 13, comma 1 – che attribuisce la delega per la redazione della «Carta delle autonomie locali», al fine di raccogliere in un codice le disposizioni statali relative alla disciplina degli enti locali – dovrebbe valutarsi l’opportunità di fissare la scadenza della relativa delega successivamente alle altre deleghe previste dal disegno di legge, in modo che si possa tenere conto, nella redazione del codice, di tutti i decreti legislativi emanati ai sensi del disegno di legge stesso mentre, nella formulazione attuale, essa scade dopo diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge e dunque anteriormente rispetto al termine previsto per l’esercizio della delega relativa alla razionalizzazione delle Province (24 mesi);
al comma 2 del medesimo articolo 13 – volto a prevedere il secondo parere da parte delle Commissioni competenti solo qualora il Governo «non intenda conformarsi al parere parlamentare» – dovrebbe valutarsi se non sia preferibile riformulare la disposizione prevedendo l’espressione di un doppio parere sic et simpliciter, senza condizionarlo al mancato rispetto dei rilievi espressi nel primo parere (anche per superare la difficoltà derivante dal fatto che ad esprimersi sono più organi parlamentari, che possono assumere posizioni diverse e muovere quindi rilievi tra loro potenzialmente contrastanti);
all’articolo 29, comma 1 – che riscrive l’articolo 49 del TUEL in materia di «pareri dei responsabili dei servizi» – dovrebbe verificarsi se la responsabilità amministrativa e contabile connessa all’espressione dei pareri che è prevista dal comma 3 del nuovo articolo 49 debba riguardare «i soggetti di cui al comma 1» o debba estendersi anche ai soggetti di cui al comma 2, essendo anch’essi tenuti ad esprimere pareri;
al comma 2 del medesimo articolo 29 – che introduce nel TUEL, tra gli altri, l’articolo 147-ter, che sembrerebbe prevedere la funzione di controllo strategico unicamente negli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti – dovrebbe precisarsi se i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non vi siano tenuti ovvero se debbano effettuare tale controllo necessariamente in forma associata».
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
esaminato il disegno di legge in oggetto,
premesso che la competenza della medesima si limita all’articolo 23-bis, avente ad oggetto gli uffici di diretta collaborazione in ambito regionale, prevede che per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali i Presidenti delle Regioni possono avvalersi della diretta collaborazione di magistrati ordinari, amministrativi e contabili e di avvocati dello Stato, collocati, previo loro consenso, obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle amministrazioni di appartenenza, anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, precisando peraltro che il collocamento fuori ruolo determina l’indisponibilità del relativo posto nell’ambito delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza fino al termine del rispettivo incarico;
rilevato che l’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito con legge n. 181 del 2008, per garantire l’integrità dell’organico degli uffici giudiziari, pone dei precisi limiti al numero dei magistrati che possono essere destinati a funzioni non giudiziarie;
ritenuto che dall’applicazione del predetto articolo 23-bis possano derivare invece seri problemi di funzionalità per gli uffici giudiziari nell’ambito dei quali prestano servizio i magistrati che verrebbero posti fuori ruolo o in aspettativa, non prevedendosi neanche – come stabilisce invece la legislazione vigente in materia alla quale si intende derogare – la possibilità per gli organi di autogoverno delle magistrature di appartenenza di valutare l’impatto sulla organizzazione dei predetti uffici;
esprime, per quanto attiene alle parti di propria competenza,
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
sia soppresso l’articolo 23-bis.
PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)
NULLA OSTA
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
esaminato il disegno di legge n. 3118, recante «Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell’ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, e le abbinate proposte di legge;
sottolineato come il provvedimento si inquadri nella prospettiva del processo di attuazione del federalismo fiscale previsto dalla legge n. 42 del 2009,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento agli articoli 2 e 3, i quali recano l’elenco delle funzioni fondamentali dei comuni e delle province, valuti
b) con riferimento agli articoli 13-bis e 23-bis, inseriti nel corso dell’esame in sede referente, recanti, rispettivamente, delega al Governo per definire una disciplina organica delle disposizioni concernenti il Comune di Campione d’Italia e norme sulla possibilità, per i Presidenti delle regioni, di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, della diretta collaborazione di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché di avvocati dello Stato, valuti
c) con riferimento all’articolo 29, comma 2, nella parte in cui inserisce nel Testo unico delle disposizioni sugli enti locali (TUEL), i nuovi articoli 147-quater e 147-sexies, relativi, rispettivamente, ai controlli sulle società partecipate dagli enti locali ed ai controlli sugli organismi gestionali partecipati dai medesimi enti, valuti
d) con riferimento al comma 8 dell’articolo 151 del TUEL, come novellato dall’articolo 29, comma 3, il quale prevede che al rendiconto degli enti locali sia allegata una relazione contenente valutazioni sull’efficacia dell’azione condotta dalla Giunta dell’ente, valuti
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3118;
valutato positivamente l’impianto complessivo del provvedimento che si fonda sulla scelta politica di porre alla base delle opzioni giuridiche e ordinamentali i princìpi di responsabilità e di rappresentatività che sono alla base dell’esperienza e dell’azione quotidiana delle istituzioni territoriali, chiamate a dare risposta ai bisogni e alle esigenze dei cittadini, delle famiglie e delle imprese;
esaminata la disposizione di cui all’articolo 7 che vieta l’attribuzione o l’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni e delle province ad enti o agenzie statali o regionali o ad enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni fondamentali sono attribuite, con contestuale individuazione delle sanzioni nella cessazione dei finanziamenti e nella nullità degli atti adottati in contrasto con tale norma;
valutata l’opportunità di specificare, con particolare riferimento alla materia ambientale, che dalla disposizione di cui all’articolo 7, comma 1, non vengano compromesse le competenze di carattere tecnico e specialistico attribuite dalla normativa vigente all’ISPRA e alle ARPA regionali, allo scopo di evitare equivoci in ordine all’attribuzione ed esercizio delle funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4, che hanno natura amministrativa;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
esaminato il disegno di legge n. 3118, nel testo come risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione Affari costituzionali (nuovo testo n. 3118 Governo e abb.),
premesso che:
il testo in esame individua, nell’ambito delle funzioni fondamentali dei comuni, la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico comunale, nonché le funzioni di autorizzazione e di controllo in materia di trasporto privato in ambito comunale, in coerenza con la programmazione provinciale, e, nell’ambito delle funzioni fondamentali delle province, la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché le funzioni di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato in ambito provinciale, in coerenza con la programmazione regionale;
il testo individua altresì, nell’ambito delle funzioni fondamentali delle città metropolitane, la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali, nonché la mobilità e la viabilità metropolitane;
il testo introduce opportunamente specifiche disposizioni volte ad assicurare il controllo da parte degli enti locali sulle società da essi partecipate,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 3118, come risultante dagli emendamenti approvati;
preso atto delle disposizioni di più diretto interesse della Commissione, che riguardano prevalentemente interventi in materia di lavoro pubblico;
valutato positivamente che il provvedimento in esame si faccia carico di disporre la semplificazione di diverse procedure dettate dalla normativa vigente;
preso atto che è stato introdotto nel testo un nuovo articolo 23-bis, secondo il quale, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, i presidenti delle regioni possono avvalersi della diretta collaborazione di magistrati ordinari, amministrativi e contabili e di avvocati dello Stato, collocati, previo loro consenso, obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle amministrazioni di appartenenza, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti;
rilevato che l’articolo 29 detta importanti disposizioni in materia di controlli negli enti locali, dalle quali emerge un ruolo particolarmente rilevante dei segretari comunali e provinciali, soprattutto sotto il profilo della loro competenza ad esprimere pareri sulle delibere degli organi amministrativi;
ricordato, al riguardo, che si registra una grave carenza di organico di segretari degli enti locali su tutto il territorio nazionale;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all’articolo 23-bis, si segnala che le disposizioni da questo previste – non consentendo, di fatto, agli organismi preposti all’autogoverno della magistratura di valutare, come stabilito dalla legge, l’eventuale autorizzazione al collocamento fuori ruolo – sembrerebbero determinare una rilevante deroga ai princìpi che stanno alla base della specifica disciplina del rapporto di lavoro dei singoli magistrati;
b) all’articolo 29, valuti
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 3118, elaborato dalla I Commissione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
si invita
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell’Unione europea)
NULLA OSTA
PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n.
valutato che il contenuto del provvedimento in esame appare prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;
evidenziato il particolare profilo che assumono le previsioni volte all’attuazione dell’articolo 118, commi primo e secondo, della Costituzione, in materia di conferimento di funzioni amministrative alle regioni nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché i princìpi della legislazione regionale nelle materie di competenza legislativa concorrente o residuale regionale ed il riassetto dell’ordinamento regionale conseguente alla ridefinizione delle funzioni tra gli enti territoriali;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) all’articolo 5, siano precisate le funzioni fondamentali ivi richiamate ed eventualmente trasferite che in ogni caso dovranno avere la garanzia del finanziamento integrale;
2) all’articolo 10, comma 1, sia chiarito il significato dell’espressione «accordi da stipulare in sede provinciale tra gli enti locali interessati», che sembrerebbe implicare un ruolo dell’ente provincia nella stipula degli accordi;
3) all’articolo 14, comma 2, sia chiarito il ruolo degli attori istituzionali coinvolti nei processi di ridefinizione delle circoscrizioni provinciali;
e con le seguenti osservazioni:
a) valuti
b) valuti altresì
c) valuti, all’articolo
d) valuti, all’articolo 11, comma
e) valuti
f) valuti altresì