Semplificazione dell’ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.
C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3118 Governo.
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 aprile 2010.
Gianclaudio BRESSA (PD) intende svolgere alcune valutazioni sotto il profilo costituzionale in merito al provvedimento governativo in esame. Altri colleghi hanno chiarito per quali ragioni sia urgente ed importante elaborare bene il testo in esame, soprattutto considerato che esso costituisce l’altra faccia del federalismo fiscale.
Rileva come la modifica del Titolo V della parte II della Costituzione, approvata nel 2001, pur con le sue debolezze o «peccati originali», sia stata, a suo avviso, una grande riforma. Le debolezze, come quelle che riguardano le materie o il riconoscimento di un interesse nazionale,
la Corte Costituzionale è intervenuta sui profili più problematici.
Evidenzia come in questa sede occorra chiarire se vi è la reale volontà di dare attuazione al Titolo V. Al riguardo, dopo il referendum che ha avuto luogo nel 2001 vi è stato un «vuoto colpevole»: in particolare, le difficoltà attuative ed interpretative del testo hanno prevalso sul resto. Tale intervento è, quindi, quanto mai importante soprattutto con riguardo agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.
Ricorda che il nuovo articolo 114, nel prevedere, al primo comma, che «la Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato», costituisce la chiave di lettura del modello federale. Tale articolo dispone, infatti, una equiordinazione di tutti i soggetti, chiamati – con le medesime responsabilità – a costituire il patto del federalismo. Il centro divienela Repubblica e non più lo Stato.
Sottolinea come questo sia l’aspetto fondamentale della riforma approvata nel 2001 ed il tentativo ora è quello di realizzare effettivamente uno Stato federale. Occorre quindi portare questo processo fino in fondo ed il provvedimento in esame costituisce, in tale quadro, un’occasione da non sprecare se si vuole attuare realmente tale processo.
Il disegno di legge definisce le funzioni fondamentali, necessarie per l’attuazione del federalismo fiscale.
Sottolinea, quindi, come la contestualità dei due provvedimenti sia proprio volta a porre le condizioni di partenza per realizzare uno Stato federale. Per tali ragioni, occorre affrontare con serietà ed approfondimento il disegno di legge in esame, chiarendo in particolare la distinzione tra funzioni fondamentali ed altre funzioni.
Rileva come il provvedimento del Governo abbia molte carenze, come è emerso anche nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione. Ricorda, in particolare, che la delega di cui all’articolo 13 costituisce di fatto una «delega in bianco» e condivide, in proposito, quanto evidenziato dal professor Zanon, che ha invitato il Parlamento a compiere sin d’ora scelte coerenti.
Evidenzia comela Carta delle autonomie locali costituisca il «faro» del processo riformatore e deve pertanto avere elementi di novità chiari e ben definiti. Al contempo, essa dovrebbe contenere le sole disposizioni che rientrano nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi del secondo comma dell’articolo 117, lasciando fuori il resto, così da realizzare pienamente quell’autonomia statutaria e regolamentare riconosciuta dalla Costituzione agli enti locali. Il rischio è invece chela Carta delle autonomie locali sia di «ingombro» rispetto alla loro capacità di autoregolamentazione.
Ribadisce quindi l’importanza di esaminare bene e con attenzione il provvedimento in discussione, per dare attuazione al Titolo V della parte II della Costituzione.
Ricorda che il collega Calderisi ha usato toni critici sul testo vigente del Titolo V: ritiene in proposito necessaria coerenza e razionalità, avendo presente la questione di architettura costituzionale che è alla base. Per coerenza, si dovrebbe quindi prevedere una seconda Camera territoriale ed una regolamentazione, anche costituzionale, delle Conferenze.
Rileva, quindi, che l’alternativa è solo quella di credere nella strada delineata dal Titolo V: diversamente, il suo gruppo non sarà disponibile ad un «tira e molla» che veda parte della maggioranza concentrata sul federalismo fiscale ed un’altra parte della stessa maggioranza critica rispetto al Titolo V. È necessaria una coerenza che tenga in equilibrio l’intero assetto.
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